Carta Etica
sdebitare.org by Egm.it NO PROFIT
- Sdebitare.org by Egm.it NO PROFIT, escluso ogni fine di lucro, sostiene il debitore dal sovraindebitamento e lo assiste in tutte le sue problematiche sociali e familiari per non cadere nel rischio usura, in litigi familiari, separazioni e talvolta azioni drammatiche.
- Utilizziamo Comitati composti da persone esperte professionalmente ma anche sensibili per esperienze personali alle enormi problematiche che incontra chi si trova sopraffatto dai debiti.
- Assistiamo debiti meritori di tutela sia di singoli consumatori che di piccole attività economiche fortemente in difficoltà per l’impossibilità di onorare i propri debiti.
- Collaboriamo con i commercialisti e legali dell’indebitato.
- Facciamo eseguire una perizia che elenchi chiaramente l’indebitamento, metta in ordine la documentazione, spesso non chiara e confusa.
- Dopo l’esame della perizia si valuta se ci sono danni e illeciti del sistema bancario / finanziario o fiscale.
- Esaminiamo come procedere: Accordi stragiudiziali di ristrutturazione del debito o a saldo e stralcio o con la Gestione della Crisi da sovraindebitamento prevista nella Legge antiusura 3/2012 che tutela il debitore dal rischio di perdere tutto.
- L’estinzione del debito, secondo le modalità concordate con i creditori o con il Tribunale, comporterà l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia, riammettendo cosi pienamente il debitore al circuito del credito bancario.
- Sdebitare.org by Egm.it NO PROFIT, in tutti i casi affrontati é riuscita ad aiutare, famiglie e piccole imprese ad uscire dal tunnel del debito insostenibile e ritornare a vivere una vita dignitosa e serena. Anche i Creditori sono rimasti soddisfatti dell’assistenza prestata riconoscendoci serietà e competenza.
Chi può beneficiare della Legge 3/2012: definizione di consumatore e soggetti ammessi
Possono accedere alle procedure dii sovraindebitamento previste dalla normativa diversi soggetti, accomunati dall’impossibilità di accedere agli istituti concorsuali riservati alle imprese fallibili. Il Codice accoglie come destinatari:Consumatori: persone fisiche che hanno contratto troppi debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. L’ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che, ad esempio, un socio fideiussore per debiti aziendali non può essere considerato consumatore per quella parte di debito funzionale all’attività.
Piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti: soggetti non fallibili che, a causa di eventi avversi o di un disequilibrio tra entrate e spese, hanno perso la capacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
Un Piccolo BAR snc (società in nome collettivo) è fallibile (tecnicamente soggetta a “liquidazione giudiziale” secondo il nuovo Codice della Crisi d’Impresa) anche se i debiti sono esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, purché vengano superate le soglie dimensionali previste dalla legge.
Il fatto che la crisi sia causata da Covid-19, eventi avversi o disequilibrio tra entrate e uscite non esclude automaticamente la fallibilità, se lo stato di insolvenza è irreversibile.
Ecco i punti chiave:
Debiti SOLO con Agenzia Entrate: Il fallimento può essere dichiarato anche in presenza di soli debiti tributari. L’amministrazione finanziaria è un creditore a tutti gli effetti.
Soglie di fallibilità: La snc è fallibile se negli ultimi tre esercizi (o dall’inizio dell’attività) ha superato anche solo uno dei seguenti limiti:
Attivo patrimoniale annuo superiore a €300.000.
Ricavi lordi annui superiori a €200.000.
Debiti (anche non scaduti) superiori a €500.000.
Responsabilità dei soci: Nella Snc, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Se fallisce la società, falliscono anche i soci (fallimento in estensione).
Impatto Covid/Eventi avversi: La giurisprudenza ha confermato che la chiusura forzata o la pandemia non giustificano automaticamente il mancato pagamento dei debiti. Se l’attività non è più in grado di generare flussi di cassa adeguati a coprire le spese e il fisco, si configura lo stato di insolvenza.
Soglia minima di debito: Il fallimento non è dichiarato se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a €30.000.
Cosa fare:
È fondamentale attivarsi tempestivamente per verificare se la società rientra nelle soglie di “non fallibilità” (minore dimensione) o se è possibile accedere a procedure di ristrutturazione del debito prima che l’Agenzia delle Entrate depositi l’istanza di fallimento.
Nuclei familiari: dal 2024 la normativa ha introdotto la possibilità di istanze congiunte per membri conviventi con debiti di origine comune, permettendo così una gestione più efficace e conveniente del caso.Sono esclusi dalla platea degli aventi diritto gli imprenditori soggetti alle procedure concorsuali maggiori, i colpevolmente insolventi e chi abbia svolto atti in frode ai creditori. Oggi le procedure prevedono anche la possibilità di includere debiti tributari, cartelle esattoriali, prestiti personali e cessioni del quinto, garantendo una copertura molto ampia.Requisiti di accesso e principio di meritevolezza: condizioni per aderire alle procedure
L’accesso agli strumenti di composizione della crisi non è automatico, richiedendo la verifica di specifiche condizioni sia oggettive che soggettive. I requisiti fondamentali includono:Stato di sovraindebitamento: la presenza di debiti scaduti e non più sostenibili con il reddito e il patrimonio disponibile, senza possibilità concreta di soluzione autonoma.
Esclusione di dolo o colpa grave: il soggetto deve dimostrare di non aver agito con malafede, frode o comportamenti gravemente irresponsabili. Un sovraindebitamento determinato da eventi oggettivi (malattia, perdita del lavoro, crisi impreviste) è considerato ammissibile, a patto che non emergano condotte scorrette.
Meritevolezza: secondo l’art. 69 CCII, per essere esclusi dall’accesso non è sufficiente un semplice errore di valutazione, ma occorre che il debitore abbia agito con colpa grave, malafede o frode. Le procedure, come chiarito dalle pronunce del Tribunale di Napoli e delle Corti d’Appello, sono aperte anche a chi si sia trovato in difficoltà senza particolari colpe personali, allargando la platea dei beneficiari rispetto al passato.
Nessuna preclusione da precedenti benefici: non può accedere chi abbia già ottenuto esdebitazione negli ultimi cinque anni o per due volte nella vita.
Un elemento centrale è il coinvolgimento dell’OCC, che verifica documentazione, posizione fiscale e situazione patrimoniale del richiedente, valutando inoltre la fattibilità e la serietà della proposta. È importante quindi predisporre un piano onesto, sostenibile e trasparente, su misura sulle concrete possibilità economiche.
Le principali procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapienteL’aggiornamento normativo offre divers soluzioni per uscire dal sovraindebitamento e per differenti tipologie di debitori:
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditori. Consente di proporre al tribunale un piano di rientro sostenibile senza bisogno del consenso dei creditori. Il piano viene valutato in relazione alla reale capacità di rimborso e omologato se conforme ai requisiti di legge e alla meritevolezza. La proposta può prevedere stralcio parziale dei debiti o dilazioni pluriennali, offrendo una seconda chance a chi è stato travolto da eventi imprevisti.
Concordato minore: rivolto principalmente a piccoli imprenditori, autonomi e professionisti, prevede la presentazione di una soluzione concordata con la maggioranza dei creditori (almeno il 60%). Il piano deve rispettare i principi di parità tra i creditori e può contemplare pagamenti parziali, cessioni di beni e piani di rientro costruiti sulle reali opportunità lavorative del debitore. La legge impone l’osservanza della gerarchia dei privilegi, come ribadito dalle recenti sentenze della Cassazione (2025), evitando trattamenti discriminatori tra creditori di pari rango.
Liquidazione controllata: procedura assimilabile a un “fallimento personale” ma riservata a consumatori e soggetti non fallibili. Prevede la messa a disposizione del patrimonio (salvaguardando però i beni essenziali) e l’eventuale utilizzo di una parte del reddito. Il liquidatore nominato dal giudice sistema i beni e distribuisce il ricavato tra i creditori, garantendo la chiusura della situazione debitoria in tempi definiti. Sono possibili forme di tutela per la prima casa, come l’esclusione dall’asta in presenza di rate regolari del mutuo abitativo.
Esdebitazione dell’incapiente: la misura più estrema, prevista per chi non possiede né beni né un reddito idoneo a soddisfare in minima parte le richieste dei creditori. L’esdebitamento permette la cancellazione totale delle pendenze, ma l’accesso è rigidamente limitato a chi sia completamente privo di risorse e abbia agito in buona fede. La cancellazione può essere accordata una sola volta nella vita e comporta obblighi informativi verso i creditori per i quattro anni successivi, in caso di eventuali cambiamenti patrimoniali.
Tutte queste procedure bloccano le azioni esecutive e i pignoramenti in corso, offrendo al debitore una protezione immediata e l’opportunità di riorganizzare la propria esistenza senza ulteriori assilli.
Le fasi della procedura: dall’istanza all’esdebitazione finaleL’avvio di una procedura di composizione della crisi comporta una serie ordinata di passaggi supervisionati dall’OCC e dal tribunale:
Valutazione preliminare: analisi della situazione finanziaria, della natura e dell’ammontare delle esposizioni, del reddito familiare e delle ragioni all’origine delle difficoltà. In questa fase si sceglie la procedura più adatta (piano, concordato, liquidazione).
Raccolta della documentazione: il debitore deve presentare un dossier dettagliato che includa stato patrimoniale, elenco dei debiti, visure, attestazioni fiscali e eventuali contratti. La trasparenza è un presupposto essenziale sia per l’ammissibilità sia per la soluzione della crisi.
Predisposizione del piano e invio all’OCC: l’organismo verifica la fattibilità della soluzione proposta e redige la relazione da trasmettere al tribunale entro tempi normativamente determinati.
Fase giudiziale: il giudice valuta la proposta e la relazione OCC per omologare il piano o la liquidazione, verificando meritevolezza, legittimità e rispetto delle regole. In caso di omologazione, sono sospese tutte le azioni esecutive e viene dato avvio all’attuazione del piano oppure alla liquidazione dei beni.
Attuazione: il debitore dovrà versare quanto concordato, cedere eventuali asset o adempiere alle condizioni approvate. I pagamenti sono monitorati dagli organi deputati (liquidatore o gestore) per tutto il periodo previsto.
Esdebitazione: al termine dell’iter, dopo la verifica del rispetto degli obblighi, il giudice dichiara estinte le obbligazioni residue. Per i casi di esdebitazione dell’incapiente, l’effetto è immediato e totale, salvo obblighi informativi periodici in caso di sopravvenienze attive future.
Tempi e costi delle procedure: durata media, spese per l’OCC e fattori che incidono
Uno degli aspetti più rilevanti per chi valuta l’accesso alle procedure di sovraindebitamento riguarda la sostenibilità economica e la durata della procedura stessa:
Durata media 6 mesi – 5 anni a seconda della soluzione adottata e della rapidità nella raccolta documentale, nella gestione dei beni e nell’esecuzione dei versamenti. Le procedure con liquidazione patrimoniale generalmente si avvicinano al termine massimo, mentre la ristrutturazione dei debiti può concludersi in tempi più rapidi, specie in presenza di un reddito stabile.
Costi dell’OCC Complessivamente, il compenso per l’organismo va in media dai 3.500 ai 7.000 euro, con possibili scostamenti in ragione della complessità della posizione, dell’attivo patrimoniale, del numero di creditori e dell’entità dei debiti. In presenza di procedura familiare congiunta, i costi possono essere ripartiti e contenuti.
Fattori che incidono sui tempi e i costi • Numero dei creditori e tipologia dei debiti
• Complessità della situazione patrimoniale
• Necessità di stimare e liquidare beni immobili
• Eventuali opposizioni dei creditori o contenziosi in corso
• Richiesta di relazione integrativa o documentazione aggiuntivaÈ opportuno ricordare che i costi sono generalmente trasparenti e comunicati preventivamente dall’OCC, anche per garantire la massima consapevolezza nella scelta della soluzione più adatta alle proprie capacità. Alcuni organismi prevedono riduzioni per casi di particolare fragilità o in assenza di attivi significativi.Le novità giurisprudenziali 2024-2026: interpretazioni sui limiti e sulle tutele di debitori e creditoriIl biennio 2024-2026 ha visto un consolidamento delle regole applicative attraverso sentenze di Cassazione e tribunali territoriali, rafforzando il bilanciamento tra tutela del debitore meritevole e rispetto dei crediti. Tra i punti salienti:Definizione di consumatore: la Corte di Cassazione ha ribadito che la qualifica di consumatore dipende dalla natura del debito, escludendo dal piano i debiti garantiti da privati ma destinati a fini aziendali (Cass. civ., Sez. I, 29746/2025).
Rispetto dei privilegi nel concordato minore: è stata esclusa la possibilità di derogare alla par condicio creditorum se non nei limiti di legge, tutelando i creditori privilegiati riguardo alla distribuzione di somme e alle percentuali offerte (Cass. civ., Sez. I, 28574/2025).
Impugnazioni e tutele processuali: le sentenze più recenti limitano la legittimazione ad impugnare l’omologazione ai soli soggetti che abbiano formalmente partecipato alla procedura, aumentando la certezza degli esiti e prevenendo contestazioni tardive (Cass. civ., Sez. I, 5157/2025).